E’ terminata con la firma dell’accordo la trattativa al Miur per il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19.
Dopo l’accordo sulla distribuzione delle risorse per la valorizzazione professionale dei docenti e quello sul passaggio dei docenti da ambito a scuola, ancora una volta attraverso la contrattazione un altro tassello va a posto. L’accordo pone particolare attenzione agli alunni con disabilità e agli insegnanti con figli minori di 12 anni.
Di seguito le novità più rilevanti:
Assegnazioni provvisorie
– sono stati eliminati il requisito della convivenza per poter richiedere il ricongiungimento al genitore e l’obbligo di dover esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni.
– è stata reintrodotta la possibilità di ricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi;
– sono state rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale.
L’assegnazione sarà disposta esclusivamente su scuola e potrà essere richiesta, posto che ne ricorrano le condizioni, da tutti i docenti. Confermata così anche l’eliminazione del vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.
Assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno per i docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico.
Il personale docente che sta per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno in subordine ai docenti supplenti provvisti di titolo e inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto. Avranno la priorità i docenti con figli disabili o fino ai 12 anni
Utilizzazioni
L’unica novità di rilievo riguarda le utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici.
È stato previsto che su eventuali disponibilità che dovessero risultare dopo le operazioni di utilizzo previste dall’art. 6 bis, possono essere utilizzati docenti di ruolo solo in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto.