PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Si comunica che il Consiglio di Stato ha ribadito che i titoli CLIL devono essere rilasciati esclusivamente dalle università. Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML) non sono autorizzate al rilascio di tali titoli con valore legale. Nello specifico, l’Ordinanza Ministeriale 88/2024 (biennio 2024/26) distingue due tipologie di titoli CLIL:
1. Titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010, rilasciati dalle università, con:
almeno 60 CFU
un tirocinio di almeno 300 ore
valutazione: 6 punti
2. Certificazioni CeCLIL (es. Università Ca’ Foscari di Venezia) o corsi di perfezionamento da 60 CFU, congiunti a certificazioni linguistiche (livelli B2/C1/C2):
valutazione: 3 punti
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con una nota del 2024, ha inoltre chiarito che le SSML non rientrano tra i soggetti abilitati a rilasciare titoli CLIL validi ai sensi della normativa vigente (art. 14 del D.M. 249/2010).
Pertanto, i titoli CLIL rilasciati da SSML non hanno valore legale e non sono riconosciuti per l’attribuzione del punteggio nelle GPS.
Implicazioni:
I titoli CLIL rilasciati da SSML non possono essere considerati validi ai fini delle graduatorie e delle nomine a tempo determinato o indeterminato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà, pertanto, procedere a una revisione delle nomine eventualmente effettuate sulla base di titoli non riconosciuti, a partire dalla prima ordinanza ministeriale che ha introdotto le GPS e le relative tabelle di valutazione dei titoli CLIL.
Conclusioni
Pertanto, il criterio di validità del titolo CLIL è di natura soggettiva: sono considerate legalmente valide solo le certificazioni rilasciate da università. Le certificazioni rilasciate da SSML, pur se assimilabili nella forma, non hanno alcun valore giuridico ai fini delle GPS e delle relative nomine nel sistema scolastico.
Restiamo in attesa di eventuali ulteriori disposizioni applicative da parte del MIM.